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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I termini per la presentazione delle domande relative ai contributi
di cui agli articoli 22 e 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono
cosi' stabiliti:
a) per i contributi relativi al primo semestre di ogni anno,
entro il 1 ottobre dello stesso anno;
b) per i contributi relativi al secondo semestre di ogni anno,
entro il 1 marzo dell'anno successivo.
Tali termini debbono essere rispettati, a pena di decadenza, anche
dalle imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 48
della legge 5 agosto 1981, n. 416.
I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai
contributi relativi al primo ed al secondo semestre dell'anno 1981,
nonche' al primo semestre dell'anno 1982, sono prorogati al
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.