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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di
sfratti, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al quarto comma, le parole: "95 miliardi" sono sostituite dalle
seguenti: "150 miliardi";
il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"La messa a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi
di cui ai commi precedenti e' disposta dal Comitato per l'edilizia
residenziale (CER) secondo le procedure gia' fissate dal Comitato
medesimo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della
legge 5 agosto 1978, n. 457";
al sesto comma, la cifra: "6.000 miliardi" e' sostituita dalla
seguente: "7.000 miliardi";
dopo il sesto comma, e' aggiunto il seguente:
"Le regioni sono autorizzate a programmare con un unico
provvedimento l'impegno dell'intera somma loro attribuita per il
quadriennio 1982-1985";
al settimo comma, le parole: "del precedente comma" sono
sostituite dalle seguenti: "del sesto comma del presente articolo";
il decimo comma e' sostituito dal seguente:
"Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al primo
comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
e' autorizzato il limite di impegno di 45 miliardi per il 1982, di
120 miliardi per il 1983, di 120 miliardi per il 1984 e di 115
miliardi per il 1985";
l'undicesimo comma e' sostituito dai seguenti:
"Per i programmi successivi al primo quadriennio 1978-1981 il
CER provvede, in sede di deliberazione di riparto dei fondi tra le
regioni, a determinare gli obiettivi quantitativi e tipologici dei
programmi di edilizia abitativa quantificando gli obiettivi fisici in
relazione alle assegnazioni finanziarie ed alle rilevazioni dei
costi.
Eventuali fabbisogni finanziari richiesti per l'ampliamento o
per la integrale realizzazione dei programmi devono essere imputati
alle disponibilita' previste per i bienni successivi";
al dodicesimo comma, la parola: "lottizzazione" e' sostituita
dalla seguente: "localizzazione".
All'articolo 2:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il CER ripartisce nel biennio 1982-1983 tra i comuni ed i
consorzi di comuni, appositamente costituiti nello ambito di aree
metropolitane individuate dallo stesso Comitato, la somma di lire
1.400 miliardi per la realizzazione, anche a mezzo di concessioni, di
programmi straordinari di edilizia abitativa, con le tipologie
previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dai piani di
zona, purche' in aree delimitate ai sensi dello articolo 51 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865. I comuni ed i consorzi di comuni di
cui al presente comma possono utilizzare non oltre il venti per cento
della somma loro assegnata per l'acquisto di alloggi, anche degradati
da recuperare";
il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Gli alloggi di cui al comma precedente sono assegnati in
locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, da parte dei
comuni o consorzi interessati.
Nell'ambito dei beneficiari una quota non superiore al trenta
per cento puo' essere riservata ai soggetti per i quali ricorrono le
condizioni previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e
integrazioni, nei cui confronti si applica il canone di locazione ai
sensi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513";
il quarto comma e' sostituito dai seguenti:
"All'onere di cui al primo comma si provvede, quanto a lire 500
miliardi, a valere sui mutui della Cassa depositi e prestiti di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, dei
quali 200 miliardi per il 1982 e, quanto a lire 900 miliardi,
mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1982. Per
il 1982 lo stanziamento e' determinato in lire 50 miliardi.
Il CER e' autorizzato ad utilizzare per le necessita' di cui al
comma precedente, per la quota di 900 miliardi a carico del bilancio
dello Stato, le disponibilita' di cui all'articolo 13 della legge 5
agosto 1978, n. 457, sino al limite di 400 miliardi. In tal caso il
Ministro del tesoro provvede con le disponibilita' del 1983 a
reintegrare le somme cosi' anticipate dalla Cassa depositi e
prestiti.
La sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita
dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, provvede, sulla
base delle indicazioni del CER di cui al primo comma, alla
concessione dei relativi mutui ai comuni beneficiari. La medesima
sezione, in sede di somministrazione dei mutui, provvede
all'erogazione anche dell'ulteriore quota a valere sugli stanziamenti
di cui al quarto ed al quinto comma che sono versati in apposito
conto infruttifero intestato alla sezione stessa";
al sesto comma, la cifra: "1.000 miliardi" e' sostituita dalla
seguente: "1.400 miliardi";
all'ottavo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
del tesoro, determina le modalita' di erogazione del contributo ai
beneficiari";
al decimo comma, la parola: "settimo" e' sostituita dalla
seguente: "decimo";
all'ultimo comma, la cifra: "500 mila" e' sostituita dalla
seguente: "un milione";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per la realizzazione dei programmi di cui al primo comma si
applicano le disposizioni previste dal nono comma dell'articolo 8 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25".
All'articolo 4:
i primi sette commi sono sostituiti dal seguente:
"Il CER provvede a determinare, nell'ambito delle aree
individuate ai sensi degli articoli 2 e 13 del presente decreto, i
criteri per la realizzazione di programmi organici di edilizia
residenziale pubblica e convenzionata, stabilendo la dimensione
minima degli interventi di edilizia sovvenzionata e le modalita' per
assicurare la preferenza ai progetti che prevedono
industrializzazione, prefabbricazione e tipizzazione edilizia";
all'ottavo comma, le parole: "da affidarsi secondo le modalita'
previste nel precedente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "da
affidarsi, anche a mezzo di concessione, a soggetti ritenuti idonei";
al tredicesimo comma, le parole: "ad un terzo" sono sostituite
dalle seguenti: "al quaranta per cento";
al quattordicesimo comma, le parole: "ricerca e studi" sono
sostituite dalle seguenti: "ricerca, studi e sperimentazione".
All'articolo 5:
al primo comma, dopo le parole: "dall'agevolazione", sono
aggiunte le seguenti: "All'atto di vendita e' assimilato il contratto
preliminare che sia stipulato a norma dell'articolo 1351 del codice
civile";
il secondo e il terzo comma sono soppressi;
al quarto comma, le parole: "alla lettera a) dello articolo 2"
sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera c) dell'articolo 2";
il decimo comma e' sostituito dal seguente:
"Il CER determina periodicamente la misura degli oneri iniziali
a carico dei mutuatari di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto
1978, n. 457";
il sedicesimo comma e' soppresso;
i commi diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo sono
sostituiti dai seguenti:
"Tutti i limiti d'impegno residui al 31 dicembre 1981 sui
capitoli 8226, 8236 e 8237 per la concessione di contributi
venticinquennali a favore degli istituti mutuanti per la copertura
della differenza tra il costo delle operazioni di mutuo effettuate
per la costruzione e l'acquisto di abitazioni o per la costruzione di
abitazioni in regime di concessione in superficie delle aree comprese
nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e l'onere
assunto dai mutuatari sono conservati nel conto residui passivi oltre
il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in
ogni caso non oltre il 31 dicembre 1984 e vengono iscritti in unico
nuovo istituendo capitolo. Detti fondi sono destinati esclusivamente
al finanziamento dei maggiori oneri di cui all'articolo 10 della
legge 8 agosto 1977, n. 513, nonche' al finanziamento dei conguagli
conseguenti all'aumento del costo del denaro in sede di approvazione
dei contratti definitivi di mutuo per tutte le iniziative che siano
state ammesse ad agevolazione entro il 31 dicembre 1981. Il Ministro
del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con i fondi di cui al
comma precedente e' possibile ammettere a finanziamento anche le
iniziative che, ammesse a mutuo fondiario o edilizio dai competenti
organi degli istituti mutuanti entro il 31 dicembre 1980, non hanno
ottenuto il provvedimento di concessione dell'agevolazione per la
scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. A tali iniziative
e' applicabile l'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513. Per
la definizione dei relativi mutui definitivi, sono, del pari,
utilizzabili i fondi di cui al comma precedente";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I termini di attuazione dei programmi di edilizia residenziale
pubblica gia' prorogati, con legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982 per le regioni Basilicata
e Campania".
Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 5-bis. - Gli enti soggetti alle norme di cui allo articolo
65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti, sino al 1985, a
destinare ad investimenti immobiliari i fondi disponibili annualmente
di cui al predetto articolo nella misura massima prevista del
quaranta per cento.
Le disponibilita' di cui al precedente comma sono destinate in
misura non inferiore al cinquanta per cento all'acquisto o alla
costruzione di immobili con destinazione prevalentemente abitativa e
comunque non inferiore al settanta per cento.
Art. 5-ter. - Per il completamento di programmi di edilizia
agevolata-convenzionata di ammontare non inferiore a tre miliardi di
lire, localizzati in aree di particolare tensione abitativa, la cui
attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza
maggiore, il comitato esecutivo del CER e' autorizzato a concedere
agevolazioni ai sensi del titolo III della legge 5 agosto 1978, n.
457, sino al vigente limite massimo di mutuo, ivi comprese le
eventuali precedenti agevolazioni concesse. Per fruire delle predette
agevolazioni gli enti che possono dimostrare di essere in possesso
dei cennati requisiti debbono avanzare la richiesta di finanziamento
al segretario generale per il CER entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte sino alla
concorrenza di 10 miliardi sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, quarto comma, del presente decreto. Tale limite
d'impegno di lire 10 miliardi e' iscritto nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno in corso.
Art. 5-quater. - Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato
a concedere contributi integrativi alle cooperative edilizie fruenti
del contributo statale di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive modificazioni ed integrazioni, i cui lavori non siano
stati ultimati alla data dell'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
La misura del contributo integrativo di cui al primo comma e'
determinata dal Ministero dei lavori pubblici tenendo conto del costo
effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.
In ogni caso sugli assegnatari degli alloggi non puo' gravare un
onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui al
decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179.
Detti contributi sono concessi nella stessa misura ed ai medesimi
destinatari di cui ai commi precedenti sugli interessi di
preammortamento.
Alle predette cooperative sono estesi tutti i benefici fiscali e
le esenzioni previste per gli altri tipi di edilizia agevolata e
convenzionata.
All'onere derivante dai maggiori contributi da concedere in
virtu' del presente articolo, si fa fronte con i limiti di impegno
autorizzati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 19 del
decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247".
All'articolo 6:
il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati
dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le
regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000
abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di
attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando
le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che
rendano necessaria la formazione di tale strumento.
Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai
sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non e'
richiesta l'approvazione regionale ne' alcun parere preventivo di
altre amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi
pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni";
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione
le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando
si tratti di interventi:
a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di
cui all'articolo 31, primo comma, lettere b), c) e d), della legge 5
agosto 1978, n. 457;
b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di
opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle
comunali;
c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona";
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino
al 31 dicembre 1984";
il quinto comma e' soppresso.
All'articolo 8:
il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per
gli interventi da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici
attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in
vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonche' quando la
concessione o autorizzazione e' atto dovuto in forza degli strumenti
urbanistici vigenti e approvati non anteriormente alla predetta
data";
il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo e
l'undicesimo comma sono soppressi;
il quindicesimo comma e' soppresso;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti sono
tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione
edilizia, un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni
urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili
interessati. Il certificato conserva validita' per un anno dalla data
del rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti
urbanistici vigenti. La domanda di concessione che il progettista
attesti, anche ai sensi dell'articolo 373 del codice penale, conforme
al certificato previsto dal presente comma, si intende assentita
qualora entro novanta giorni non venga comunicato il provvedimento
motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso si applicano
le disposizioni di cui al secondo, terzo quarto e quinto comma del
presente articolo.
Sino al 31 dicembre 1982 il certificato deve essere rilasciato
entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e dopo la
stessa data entro sessanta giorni.
In caso di mancato rilascio alle domande di concessione si
applicano le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo, quarto e
quinto comma del presente articolo.
Prima di procedere all'annullamento delle concessioni assentite
ai sensi del presente articolo, l'autorita' competente deve indicare
agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e
gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con
le norme o i regolamenti vigenti, assegnando un termine non inferiore
a trenta e non superiore a novanta giorni per provvedere alle
modifiche richieste".
All'articolo 9:
al primo comma, le parole: "per le esigenze proprie, del
coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado
conviventi" sono sostituite dalle seguenti: "per realizzare la
propria prima abitazione".
All'articolo 10:
al quinto comma, sono soppresse le parole: "nel caso in cui il
reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare risulti
superiore di oltre un quarto a quello complessivo del nucleo
familiare del locatore o dell'eventuale beneficiario del
provvedimento di rilascio quali risultanti dall'ultima dichiarazione
dei redditi, ove presentata";
e' soppresso l'ottavo comma;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione degli
sfratti, anche se fondati su un verbale di conciliazione, e' sospesa
fino al 31 dicembre 1982".
All'articolo 13:
al primo comma, le parole: "diciotto mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "venti
mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto";
al terzo comma, le parole: "sui problemi inerenti alla
esecuzione in detta area dei provvedimenti di rilascio di immobili
adibiti ad uso di abitazione" sono sostituite dalle seguenti:
"relativamente alla graduazione degli sfratti in detta area";
al sesto comma, le parole: "La commissione fornisce al pretore"
sono sostituite dalle seguenti: "Su richiesta del pretore, la
commissione gli fornisce".
All'articolo 14:
al quinto comma, lettera b), le parole: "12 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "diciotto milioni";
al quinto comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole:
"Non si tiene conto del predetto limite qualora il conduttore
dimostri di non poter ottenere la disponibilita' di un alloggio di
sua proprieta' per effetto di un provvedimento di graduazione dello
sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso";
al quinto comma, e' soppressa la lettera c);
all'ottavo comma, sono soppresse le parole: "e comunque per non
piu' di due anni".
All'articolo 15:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14
l'istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del
CIPE. Nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma del medesimo
articolo 14, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni
prima della scadenza del termine fissato e, se questo cade entro i
trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento
anzidetto, non oltre trenta giorni da tale data".
Dopo l'articolo 15 e' aggiunto il seguente:
"Art. 15-bis. - Le scadenze dei contratti di cui alle lettere
a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio
1978, n. 392, sono ulteriormente prorogate di due anni.
Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto
alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma
dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, puo' essere
aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti
misure:
a) non superiore al 100 per canto per i contratti stipulati
anteriormente al 31 dicembre 1964;
b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati
fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati
dopo il 31 dicembre 1973.
Il canone di locazione, determinato ai sensi del comma
precedente, puo' essere aggiornato annualmente a partire dal secondo
anno di proroga del contratto, a richiesta del locatore, in misura
non superiore al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
contratti di cui all'articolo 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392".
L'articolo 16 e' soppresso.
All'articolo 17:
al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"nonche' a coloro che abbiano sottoscritto un verbale di
conciliazione".
Gli articoli 18, 19, 20 e 21 sono soppressi.
Dopo l'articolo 21 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 21-bis. - Il CER e' autorizzato, nell'ambito delle
disponibilita' di cui all'articolo 4 del presente decreto, ad
attribuire al comune di Roma un finanziamento straordinario non
superiore a lire quindici miliardi, da destinarsi al completamento
degli edifici sociali della "Auspicio societa' cooperativa edilizia a
responsabilita' limitata" fissandone i criteri per l'erogazione.
Il comune di Roma provvede al recupero delle somme erogate
nell'ambito delle procedure concorsuali aperte a carico della
societa' di cui al primo comma.
Gli stabili costruiti e in corso di costruzione, di proprieta'
della societa' di cui al primo comma, in amministrazione
straordinaria, sono ceduti dal commissario entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto a trattativa diretta, a due cooperative composte dai soci
della societa' medesima, una relativa agli edifici in fase di
avanzata costruzione e gia' abitati e l'altra relativa agli edifici
comunque in costruzione e non abitati.
Il prezzo della cessione e' determinato, tenuto anche conto dei
versamenti effettuati dai soci della societa' di cui al primo comma e
delle date di tali versamenti, e comunque con criteri equitativi, da
tre esperti nominati rispettivamente dal commissario, dalla
cooperativa acquirente e dal presidente del Consiglio di Stato.
Il prezzo della cessione e' in parte regolato mediante accollo
da parte delle cooperative concessionarie Sei mutui attualmente in
essere e assistiti da garanzia ipotecaria sugli immobili ceduti.
Ai fini delle imposte e tasse dirette e indirette e di ogni
agevolazione fiscale, la societa' di cui al primo comma del presente
articolo e' considerata, sin dalla sua costituzione, come ente
cooperativo.
Alla cessione di cui al terzo comma del presente articolo si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 5-bis e 6, comma
terzo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.
Art. 21-ter. - La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere al comune di Roma, al tasso corrente di interesse, mutui
fino all'importo complessivo di duecentoquaranta miliardi di lire, di
cui cento miliardi nell'anno 1982, avvalendosi anche dei fondi dei
conti correnti postali, per l'acquisizione, anche mediante la
procedura di espropriazione, e per il completamento di fabbricati a
prevalente destinazione residenziale, che non risultino ultimati e i
cui lavori siano stati sospesi da oltre un anno.
I mutui di cui al comma precedente possono essere assunti in
deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19
giugno 1979, n. 421, e sono garantiti dallo Stato.
Gli interessi passivi dei mutui anzidetti, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge
29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, sono calcolati al netto dei
canoni di locazione effettivamente corrisposti al comune di Roma.
Tali canoni devono essere versati in apposito conto vincolato di
tesoreria da destinare al pagamento delle quote di ammortamento dei
mutui relativi.
All'atto della concessione dei mutui il comune e' tenuto a
comunicare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta
alla Cassa depositi e prestiti.
Ricevuta la comunicazione, il tesoriere versa alla Cassa
depositi e prestiti alle prescritte scadenze, insieme con le
indennita' di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della
rata utilizzando in via prioritaria le disponibilita' esistenti sul
conto vincolato di cui al terzo comma.
Ai fini degli adempimenti previsti dal comma precedente, il
tesoriere e' tenuto a comunicare altresi' all'ente mutuatario
l'importo differenziale della rata versata avvalendosi dei fondi
ordinari di bilancio.
La concessione dei mutui e' subordinata alla presentazione alla
Cassa depositi e prestiti da parte del comune di Roma, entro sei mesi
dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, della deliberazione che approva il programma di acquisizione
e di completamento degli edifici di cui al primo comma.
Il costo di acquisizione e di completamento e' determinato in
base alla somma della indennita' di espropriazione degli immobili
allo stato attuale e dei costi dei lavori di completamento
comprensivi delle relative spese generali, delle spese tecniche e
della revisione prezzi. Il costo dei lavori di completamento e'
commisurato alle tariffe adottate dal comune di Roma per la
esecuzione di opere pubbliche e alle vigenti tariffe professionali.
Il procedimento per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza
e' regolato dalle disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e
3 gennaio 1978, n. 1.
L'indennita' di espropriazione e' fissata dall'ufficio tecnico
del comune di Roma in rapporto al valore venale dei fabbricati e
delle loro pertinenze con esclusione di qualsiasi ulteriore
maggiorazione. Qualora si tratti di immobili offerti in vendita ai
pubblici incanti, l'indennita' di espropriazione e' equivalente al
prezzo dell'ultima gara andata deserta, se inferiore a quello
determinato ai sensi del comma precedente.
Il comune di Roma e' autorizzato a stipulare, con enti o con
privati, convenzioni idonee a consentire l'acquisizione di fabbricati
da ultimare.
In considerazione della eccezionale urgenza nonche' della
peculiarita' e complessita' tecnica degli interventi, il comune
stesso e' autorizzato altresi' ad affidare mediante concessione la
progettazione e l'esecuzione dei lavori di completamento.
Gli atti di compravendita e le convenzioni posti in essere in
applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono
esenti da imposizione fiscale per ogni contraente.
I fabbricati ultimati sono ceduti in locazione ai sensi della
legge 27 luglio 1978, n. 392, e del terzo comma dell'articolo 2 del
presente decreto.
Art. 21-quater. - A valere sui fondi disponibili ai sensi
dell'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, per il quadriennio 1982-85, il CER e' autorizzato a concedere
all'Istituto autonomo case popolari di Agrigento la somma di lire
dieci miliardi per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica sulla base del programma di trasferimento del rione
Addolorata del comune di Agrigento, da cedere in proprieta' nei
limiti di una sola unita' immobiliare ai sinistrati della frana di
Agrigento del 19 luglio 1966, proprietari di immobili distrutti o
dichiarati inagibili che hanno optato per le provvidenze previste
dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 6 della legge 5 giugno
1974, n. 283.
Art. 21-quinquies. - Per le finalita' previste dall'articolo 26
della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nel rispetto delle modalita' ivi
previste sono stanziati venti miliardi di lire a valere sui fondi di
cui al terzo comma dell'articolo 4 del presente decreto per il
biennio 1982-83.
Per il 1982 lo stanziamento e' determinato in lire dieci
miliardi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1982
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
SPADOLINI - NICOLAZZI - ANDREATTA -
LA MALFA - ROGNONI - DARIDA -
FORMICA - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA