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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' differito al 31 dicembre 1983 il termine in materia di
indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza stabilito
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito
nella legge 29 luglio 1982, numero 481.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1982
PERTINI
FANFANI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA