Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1982, sono ammessi al contributo annuale
ordinario dello Stato, con le modalita' indicate dalla presente legge
e nella misura indicata nella tabella allegata, gli enti che svolgono
attivita' di studio, di ricerca e di formazione nel campo della
politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti
internazionali, elencati nella tabella stessa.
La tabella di cui al precedente comma e' soggetta ad una prima
revisione, da attuarsi entro un anno dalla entrata in vigore della
presente legge e, quindi, a successive periodiche revisioni, da
attuarsi ogni tre anni, mediante decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro del tesoro, previo motivato parere delle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, che si pronunciano a termini dei rispettivi regolamenti.
In sede di revisione, nella tabella possono essere inclusi anche enti
che non abbiano precedentemente fruito di contributo finanziario
dello Stato: in tale sede si applichera' preferenzialmente il
principio per cui il contributo statale non puo' essere stabilito in
misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dal
bilancio preventivo dell'ultimo anno dell'ente interessato.
Nella tabella non sono inclusi gli enti che operano nel settore
della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per i quali si
provvede in base alle procedure previste dall'articolo 3 della legge
3 gennaio 1981, n. 7, salvo che per le attivita' di natura
internazionale estranee al settore della cooperazione allo sviluppo.
Condizione per l'ammissione al contributo di cui alla presente
legge e' che gli enti operino sulla base di un programma di durata
almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per lo
svolgimento delle attivita' programmate.
Tali attivita' devono esplicarsi in almeno uno dei seguenti
settori:
1) formazione del personale diplomatico e del personale di
organismi internazionali ed organizzazione di corsi di preparazione
per gli aspiranti a tali carriere;
2) organizzazione di convegni, congressi e di ogni altra
manifestazione culturale e scientifica a carattere internazionale;
3) pubblicazione di riviste, periodici, studi e libri destinati
principalmente a contribuire alla conoscenza dei grandi temi di
carattere internazionale.
Con l'entrata in vigore della presente legge, le previgenti norme
recanti finanziamenti a favore degli enti di cui al primo comma sono
abrogate.
Dall'importo dei contributi concessi agli enti elencati in tabella
per l'anno 1982 vanno detratte le somme versate agli enti stessi a
titolo di contributi ordinari previsti da leggi vigenti per il
medesimo esercizio finanziario.
Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella
per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di
Ministeri diversi da quello degli affari esteri.