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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'ambito delle intese tra il Governo italiano e gli Stati esteri
interessati, la Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e'
autorizzata a prestare la propria assistenza nell'attuazione delle
varie fasi di programmi stradali ed autostradali realizzati in
territorio estero.
L'attivita' dell'ANAS di cui al comma precedente e' autorizzata con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del
commercio con l'estero.