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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16,
recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate
dal Servizio sanitario nazionale, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
alla lettera a), numero 5), le parole "da indicare" sono
sostituite dalla seguente: "indicati" e dopo le parole "modalita'
vigenti" e' aggiunto il seguente alinea:
Il Ministro della sanita', con proprio decreto da emanare entro
il 30 giugno 1982, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
determina le forme morbose per le quali sono concedibili i prodotti
dietetici e le relative modalita' di erogazione";
alla lettera a), il terzultimo alinea e' sostituito dai
seguenti:
"Le prestazioni di cui all'alinea precedente, previste a favore
degli assicurati all'INPS e all'INAIL, sono garantite, sino
all'approvazione del piano sanitario nazionale, secondo le condizioni
e con le modalita' vigenti presso gli enti stessi. L'onere per le
prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali e' a carico
delle competenti gestioni previdenziali.
Con decreto del Ministro della sanita', sentiti l'INPS e
l'INAIL, sono annualmente emanate le disposizioni necessarie per il
coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini della
erogazione delle prestazioni, anche economiche accessorie, di cui
all'alinea precedente";
alla lettera a), l'ultimo alinea e' sostituito dal seguente:
"Per le cure idrotermali, elioterapiche e climatiche non e'
consentita la concessione di congedi straordinari;";
alla lettera b), secondo alinea, dopo le parole "visite
occasionali", sono aggiunte le seguenti: "nei casi di primo
intervento per infortuni sul lavoro, nonche' di quelle";
alla lettera b), ultimo alinea, sono aggiunte, in fine, le
parole: "ivi compresi quelli di guardia medica festiva e notturna e
quelli stagionali di assistenza ai villeggianti previsti dagli
accordi nazionali nelle localita' turistiche. E' consentito,
tuttavia, il rimborso della spesa sostenuta, da richiedersi alla
unita' sanitaria locale di appartenenza, da parte di:
a) minori degli anni dodici;
b) cittadini di eta' superiore agli anni sessanta;
c) lavoratori e studenti dimoranti, per ragioni connesse
all'attivita' lavorativa e di studio, fuori dal proprio domicilio;
d) cittadini portatori di handicaps il cui grado di menomazione
e' superiore all'ottanta per cento ai fini dell'attivita'
lavorativa".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1982
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
SPADOLINI - ALTISSIMO -
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA