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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Ai fini dell'applicazione del punto 4 dell'articolo IV della
convenzione universale per il diritto di autore, con protocolli,
adottata a Parigi il 24 luglio 1971, ratificata con legge 16 maggio
1977, n. 306, le opere tutelate in virtu' della convenzione stessa
non possono godere in Italia di un periodo di tutela superiore a
quello stabilito, per la categoria alla quale appartengono, dalla
legge dello Stato contraente di cui l'autore e' cittadino, se si
tratta di opere non pubblicate e, se si tratta di opere pubblicate,
dalla legge dello Stato contraente in cui dette opere sono state
pubblicate per la prima volta.
Se la legislazione di uno Stato contraente prevede due o piu'
periodi di protezione, le opere che non risultino comunque protette
nel secondo o in uno dei successivi, non possono, in questi stessi
periodi, essere protette in Italia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1983
PERTINI
FANFANI - COLOMBO
- DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA