Legge Ordinaria n. 110 del 08/04/1983 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1983 n. 99)
Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  impianti  di  telecomunicazione non debbono causare emissioni,
radiazioni o induzioni tali da compromettere sia il funzionamento dei
servizi  di  radionavigazione  sia  la  sicurezza delle operazioni di
volo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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