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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero
per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono
beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3
marzo 1971, n. 153, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza
dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere
corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli
finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai
titoli di studio finali italiani d'istruzione secondaria di secondo
grado.
Gli interessati dovranno esibire un attestato dell'autorita'
consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o
che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o
di congiunto degli stessi.