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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La gestione stralcio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27
febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29
aprile 1982, n. 187, per il completamento delle iniziative avviate
nella fase dell'emergenza dal commissario per le zone terremotate
della Campania e della Basilicata e' prorogata al 31 dicembre 1983
con i poteri e le modalita' previste dallo stesso decreto-legge 27
febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29
aprile 1982, n. 187.
Restano di competenza della gestione stralcio tutte le attivita'
comunque necessarie alla realizzazione e al completamento dei
programmi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n.
75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n.
219. Dalla gestione stralcio resta esclusa ogni iniziativa nuova che
comporti nuovi oneri a carico dei fondi destinati alla ricostruzione.
Per il personale di cui al quinto e al sesto comma dell'articolo 1
del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nonche' per quello
addetto alla segreteria del Ministro per la protezione civile, gia'
in servizio al 31 dicembre 1982, il termine previsto dal medesimo
quinto comma e' prorogato al 31 dicembre 1983.
Il termine previsto dal nono comma dell'articolo 1 del
decreto-legge di cui al precedente comma e' prorogato al 31 dicembre
1983.
Gli eventuali atti ancora pendenti alla data di cessazione della
gestione stralcio di cui al primo comma saranno definiti dai prefetti
delle province presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le
contabilita' di cui al quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge
26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge
22 dicembre 1980, n. 874, per la definizione degli impegni assunti
dal commissario per le zone terremotate e dal Ministro per il
coordinamento della protezione civile.
Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, il termine
per il compimento delle attivita' di cui al precedente comma, nonche'
i criteri e le modalita' per il coordinamento delle operazioni di
liquidazione e per la compilazione e presentazione del rendiconto
relativo al fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre
1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre
1980, n. 874, e alle altre somme a qualsiasi titolo pervenute per le
finalita' relative agli interventi per l'emergenza.
I fondi residuati alla gestione liquidatoria sono versati in conto
entrate eventuali del Tesoro.
All'onere derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno
1983, valutato in 148 miliardi di lire, si provvede a carico del
fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n.
829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n.
938, cui, a tal fine, e' versata quota di pari importo delle maggiori
entrate derivanti dal decreto-legge 11 marzo 1983, n. 58, recante
"Modificazioni del regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.