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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei
consigli comunali delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta
possono aver luogo nella stessa domenica in cui vengono indette le
elezioni per il rinnovo dei rispettivi consigli regionali.
A tali fini la data per lo svolgimento delle elezioni provinciali e
comunali puo' essere fissata, con le modalita' previste dall'articolo
2 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, e d'intesa con i presidenti delle
giunte regionali interessate, anche in una domenica successiva al
periodo 15 aprile-15 giugno.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in
caso di abbinamento delle elezioni dei consigli provinciali e
comunali della Sardegna con quelle per il rinnovo del consiglio della
predetta regione.
Per il contemporaneo svolgimento delle consultazioni previste nei
precedenti commi si applicano le disposizioni contenute nel
decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 5 maggio 1978, n. 156.
Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali che
dovrebbero aver luogo in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il
15 giugno 1983 sono rinviate alla stessa domenica in cui verranno
indette le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale del
Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta.