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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 8 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive
modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle
persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel
territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di
registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle
tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della
regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni
riscosse nel territorio della regione;
d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui
all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali
che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti
a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli
stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonche' di
quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede
centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a
soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti
ubicati nell'ambito del territorio regionale; le ritenute alla fonte
operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella
regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro
opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio
regionale spettano per intero allo Stato;
e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i
prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di
consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati
nella regione;
g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel
territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione,
al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, da determinarsi preventivamente per ciascun
anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione
alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione;
h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che
la regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i
principi del sistema tributario dello Stato;
l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio
demanio;
m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani
di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria".