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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la
cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel
territorio della Repubblica ovvero dopo tre anni dalla data del
matrimonio, se non vi e' stato scioglimento, annullamento o
cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale.