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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di
finanza, iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta al
grado di maggiore relativo all'anno 1982, sono promossi con
decorrenza 1° gennaio 1982.
Di seguito alle predette promozioni, con la medesima decorrenza, in
deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse al
decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sono effettuate
ulteriori trentanove promozioni al grado di maggiore. A tale scopo si
procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento previa
valutazione dei capitani gia' valutati, giudicati idonei e non
iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta al grado di
maggiore relativo all'anno 1982, nonche' dei capitani non ancora
valutati con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio
permanente effettivo pari o superiore a sedici anni alla data del 30
dicembre 1981.