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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1983
resta determinato, in termini di competenza, in lire 75.890 miliardi
e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire
19.014.997.034.000.
Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
resta fissato, in termini di competenza, in lire 94.905 miliardi per
l'anno finanziario 1983.
Per l'anno finanziario 1983 i provvedimenti adottati a norma
dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono
superare i limiti indicati dai commi precedenti.
Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985, nelle misure indicate nella
tabella A allegata alla presente legge.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10
della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati
nell'anno 1983, restano determinati in lire 2.482.500 milioni per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 1.884.101
milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale,
secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente
legge.
Gli importi di cui al precedente comma sono aggiuntivi agli
stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1983.