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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti
urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. - I comuni e le province che in sede di formazione
del bilancio 1981 hanno previsto tra le spese relative al personale,
a titolo di indennita' integrativa speciale, un importo inferiore a
quello dovuto in base alla legge, a richiesta del Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 1, possono modificare la relativa
certificazione includendo la differenza nel contributo integrativo di
cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51".
"Art. 1-ter. - (1) Per le amministrazioni provinciali ed i comuni
che debbono provvedere alla rinnovazione del rispettivo consiglio nel
periodo dal 15 aprile al 15 giugno 1983, i termini per la
deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o
collegati sono prorogati di 45 giorni.
(2) Il termine del 31 maggio 1983, previsto dall'articolo 19,
secondo comma, e' differito al 15 luglio 1983. La relativa
deliberazione e' immediatamente esecutiva".
"Art. 1-quater. - (1) Le province e i comuni partecipano alla
elaborazione dei programmi regionali di sviluppo sulla base dei
principi sanciti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'articolo 34 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e dagli statuti regionali.
(2) Le province e i comuni devono operare scelte prioritarie
coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione
economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo.
(3) Le province e i comuni sono tenuti ad allegare al bilancio
di previsione una relazione previsionale e programmatica per il
periodo considerato dal bilancio pluriennale della regione.
(4) Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro del tesoro, udita l'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI), l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale potra' essere
esteso ai comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti.
(5) La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di
bilancio pluriennale e annuale, predisposti dalla giunta, sono
presentati entro il 15 novembre al consiglio.
(6) In pari tempo la relazione previsionale e programmatica e'
comunicata alla regione che puo' formulare proprie osservazioni in
relazione agli obiettivi programmatici di sviluppo risultanti dal
programma regionale di sviluppo.
(7) La relazione previsionale e programmatica e i progetti di
bilancio pluriennale ed annuale sono deliberati contestualmente dal
consiglio provinciale o comunale entro il 15 dicembre, previo
espresso pronunciamento in ordine alle eventuali osservazioni
formulate dalla regione.
(8) La deliberazione relativa al bilancio annuale di previsione
viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di
controllo entro i dieci giorni successivi alla adozione.
(9) Il termine per l'esame del bilancio da parte del comitato
regionale di controllo e' fissato in trenta giorni dal ricevimento.
In caso di richiesta di chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a
provvedere entro dieci giorni dal ricevimento. Le richieste di
chiarimento hanno effetto sospensivo solo se motivate.
(10) Il comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il
proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a
quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta
dell'ente.
(11) Decorso il suindicato termine assegnato al comitato
regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il
relativo provvedimento, la deliberazione del bilancio diventa
esecutiva.".
All'articolo 2:
al punto 2), e' aggiunto in fine il seguente periodo:
"Non si tiene conto della eventuale riduzione disposta ai sensi
dell'articolo 8, secondo comma, del citato decreto-legge;";
dopo il punto 3), e' aggiunto il seguente:
"3.1) all'ammontare delle somme attribuite a compensazione
della minore entrata accertata per l'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili rispetto a quella prevista nel 1982 e non
coperta da maggiori accertamenti di altri tributi ai sensi
dell'articolo 22 del decreto-legge di cui al precedente punto 1).".
Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 2-bis. - (1) Per ciascuno degli anni 1984 e 1985 il
Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun
comune e provincia un contributo pari a quello spettante per l'anno
1983 ai sensi del precedente articolo 2, con la stessa periodicita'
fissata per il 1983.
(2) Si applicano anche per il 1984 e per il 1985 le
disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre
1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio
1978, n. 43, nonche' quelle di cui all'articolo 23, sesto e settimo
comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.
(3) L'erogazione della quarta rata resta subordinata
all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 31 marzo
di ciascun anno, di un'apposita certificazione, firmata dal legale
rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalita' sono
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni
italiani e la Unione delle province d'Italia. Si applicano le norme
del quinto comma dell'articolo 3.".
"Art. 2-ter. - (1) Ai comuni con popolazione non superiore ai
5.000 abitanti che nel 1982 abbiano ottenuto, a norma degli articoli
5, 5-bis e 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito,
con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, trasferimenti
dallo Stato complessivamente inferiori a quelli del 1981 di cui agli
articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e'
riconosciuto per lo stesso anno 1982 un contributo integrativo pari
alla differenza, purche' tale differenza non dipenda
dall'utilizzazione per il finanziamento delle spese correnti
dell'avanzo di amministrazione e delle entrate una tantum ai sensi
dell'articolo 7, secondo e quarto comma, del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1982, n. 51.
(2) Tale contributo integrativo costituisce base per i
trasferimenti statali per il 1983 in aggiunta a quanto previsto dal
precedente articolo 2.
(3) Per la corresponsione del contributo integrativo di cui al
precedente primo comma, i comuni debbono far pervenire al Ministero
dell'interno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 15
maggio 1983, motivata istanza, firmata dal sindaco e dal segretario
comunale. Al pagamento relativo, nel limite di lire 5 miliardi,
provvede il Ministero dell'interno prioritariamente a carico del
fondo di cui al successivo articolo 4, primo comma, lettera a).
Qualora le richieste superino il limite di spesa anzidetto, la
ripartizione avverra' proporzionalmente.".
All'articolo 3:
al primo comma, le parole: "il 30 settembre ed il 30 novembre
1983" sono sostituite dalle seguenti: "il 20 luglio ed il 20 ottobre
1983";
al secondo comma, dopo la parola: "conguaglio", sono aggiunte le
seguenti: "da effettuarsi entro il 20 ottobre";
dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:
"(5.1) Qualora il Ministero dell'interno non provveda ad
emettere i mandati di pagamento entro i termini di cui al primo comma
verranno riconosciuti agli enti locali gli interessi passivi relativi
al periodo che intercorre tra la data di scadenza e la data di
effettiva emissione dei titoli di spesa al tasso previsto dalle
convenzioni di tesoreria di ogni singolo ente. Il riconoscimento
degli interessi passivi e' subordinato all'avvenuta attivazione delle
anticipazioni di tesoreria per il finanziamento di spese correnti e
sempre che il ritardo nella emissione di mandati di pagamento non sia
imputabile all'ente locale.".
Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - (1) L'avanzo di amministrazione, per la parte non
derivante dai residui passivi perenti, puo' essere destinato al
finanziamento di spese una tantum o di investimento; esso puo'
altresi' essere utilizzato per il finanziamento di eventuali
passivita' relative ad esercizi pregressi, ovvero per il
finanziamento di spese correnti in sede di assestamento del bilancio
di previsione, da effettuare entro il 30 novembre ai sensi
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19
giugno 1979, n. 421.
(2) Il finanziamento dei residui passivi perenti reclamati dai
creditori, deve essere prioritariamente assicurato con la parte
dell'avanzo di amministrazione a tale scopo accantonata.
(3) Il finanziamento del disavanzo di amministrazione accertato
in sede di rendiconto deve essere obbligatoriamente assicurato con il
ricorso ai mezzi ordinari di bilancio.".
Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 4-bis. - (1) Per gli anni 1984 e 1985 e' istituito un fondo
perequativo per i comuni, il cui importo e' stabilito dalla legge
finanziaria.
(2) Il fondo perequativo e' ripartito:
a) per il 55 per cento in proporzione alla popolazione
residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di
ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata prima
con il coefficiente 1 per i comuni fino a 4.999 abitanti, 1,2 per i
comuni da 5.000 a 19.999 abitanti, 1,3 per i comuni da 20.000 a
59.999 abitanti, 1,6 per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, 1,8
per i comuni da 100.000 a 499.999 abitanti, e 2 per gli altri comuni
e poi con il coefficiente 1,1 per i soli comuni che nel decennio
1971-81 abbiano avuto un incremento demografico superiore al 10 per
cento;
b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione
residente in ciascun comune, moltiplicata per il reciproco del
reddito medio pro capite della provincia di appartenenza quale
risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per
l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi
dati disponibili al momento della ripartizione;
c) per il 15 per cento fra i comuni la cui spesa corrente pro
capite prevista nel bilancio di previsione del penultimo anno
precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo
quanto indicato all'articolo 5, e' inferiore alla media nazionale. La
ripartizione e' effettuata secondo il procedimento indicato negli
articoli 4 e 5.
(3) Qualora in un esercizio finanziario le somme occorrenti per
consentire ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale
dovessero essere inferiori alla consistenza delle suddette quote,
ciascuna eccedenza viene ripartita rispettivamente fra i comuni in
base alla popolazione residente.
(4) Il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto, da
emanare entro il 31 ottobre 1983 per l'anno 1984 ed entro il 31
ottobre 1984 per l'anno 1985, a determinare i parametri finanziari
risultanti dalla applicazione a ciascun comune dei criteri di cui
alle lettere a) e b).".
"Art. 4-ter. - (1) Per gli anni 1984 e 1985 e' istituito un fondo
perequativo per le province, il cui importo e' stabilito dalla legge
finanziaria.
(2) Il fondo perequativo e' ripartito:
a) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione
residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di
ripartizione secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle
strade provinciali, quali risultano dalle segnalazioni effettuate
dalle province in esecuzione del decreto del Ministro dell'interno 30
giugno 1981, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate
in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;
c) per il 25 per cento in proporzione alla popolazione
residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del
reddito medio pro capite della provincia stessa, quale risulta dalle
stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del
presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al
momento della ripartizione;
d) per il 15 per cento fra le province la cui spesa corrente
pro capite prevista nel bilancio di previsione del penultimo anno
precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo
quanto indicato all'articolo 5, e' inferiore alla media nazionale. La
ripartizione e' effettuata secondo il procedimento indicato negli
articoli 4 e 5.
(3) Qualora in un esercizio finanziario le somme occorrenti per
consentire ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale
dovessero essere inferiori alla consistenza delle suddette quote,
ciascuna eccedenza viene ripartita rispettivamente fra le province in
base alla popolazione residente.
(4) Il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto, da
emanare entro il 31 ottobre 1983 per l'anno 1984 ed entro il 31
ottobre 1984 per l'anno 1985, a determinare i parametri finanziari
risultanti dall'applicazione a ciascuna provincia dei criteri di cui
alle lettere a), b) e c).".
"Art. 4-quater. - (1) Nel 1984 e 1985 al complesso dei comuni e
delle province - tenuto conto del disposto del precedente articolo
2-bis, dei fondi perequativi di cui ai precedenti articoli 4-bis e
4-ter e dell'aumento delle entrate tributarie ed extra-tributarie di
comuni e province - dovra' essere assicurata la possibilita' di
conseguire un incremento complessivo, rispetto all'esercizio
precedente, delle dotazioni finanziarie non inferiore al tasso
programmato di inflazione.
(2) In ogni caso la quota parte delle risorse aggiuntive
rispetto ai trasferimenti del 1983 provenienti dal bilancio dello
Stato affluiscono nei fondi perequativi di cui agli articoli 4-bis e
4-ter.".
All'articolo 6:
al primo comma, le parole: "contestualmente alla" sono sostituite
dalle altre: "non oltre la data della";
dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:
"(5.1) Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda
individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 22 per
cento nel 1983, al 27 per cento nel 1984 e al 30 per cento nel 1985.
Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente
danneggiati le predette percentuali possono essere ridotte fino alla
meta'. L'individuazione dei costi di ciascun anno e' fatta con
riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo".
All'articolo 7:
al secondo comma, le parole: "Le percentuali di aumento" sono
sostituite dalle seguenti: "Le suddette percentuali" e le parole: "di
un punto per i comuni terremotati" sono sostituite dalle seguenti:
"di quattro punti per i comuni disastrati, di tre punti per i comuni
gravemente danneggiati e di un punto per gli altri comuni
terremotati";
al quinto comma, sono soppresse le parole: "ed alla copertura del
costo complessivo dei servizi a domanda individuale per una
percentuale di almeno il 30 per cento";
al sesto comma, sono soppresse le parole: "- con esclusione degli
oneri per cui lo Stato non e' tenuto ad assicurare il finanziamento
ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153 -".
All'articolo 8:
dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"(2.1) Entro il 30 giugno 1983 le regioni, qualora non abbiano
regolato la materia con loro provvedimenti di legge, debbono
corrispondere ai comuni e alle province un importo pari a quello
dovuto per il 1982, aumentato del 13 per cento, per le funzioni gia'
da esse esercitate e trasferite agli enti locali con il decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.".
Dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente:
"Art. 8-bis. - (1) Per la formulazione dei bilanci 1984 e 1985 le
regioni, entro il 30 settembre dell'anno precedente, sono tenute a
comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo
spettante per le spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle
regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del
Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 616.
(2) In mancanza della comunicazione, i comuni e le province
sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti
in assegnazione per l'anno precedente, maggiorati della percentuale
pari al tasso di inflazione programmato.".
All'articolo 9:
al primo comma, lettera c), sono soppresse le parole: "secondo le
rispettive competenze";
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"(4) Per gli esercizi 1984 e 1985 l'importo dei mutui da
concedersi dalla Cassa depositi e prestiti e' determinato
rispettivamente in 5.500 miliardi e 6.000 miliardi, che verranno
ripartiti nella medesima percentuale indicata al primo comma.".
All'articolo 10:
al primo comma, alla lettera e), dopo la parola: "finanziamenti"
sono aggiunte le seguenti: "regionali o di altri enti, in misura non
inferiore al 50 per cento della spesa prevista, e";
dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente:
"g/1) investimenti destinati ad aziende municipalizzate,
provincializzate o consortili, garantiti con delegazioni sulle
entrate delle aziende stesse;";
la lettera l), e' sostituita dalla seguente:
"l) altre opere di urbanizzazione primaria, opere cimiteriali,
di manutenzione straordinaria e ristrutturazione con esclusione del
verde attrezzato.".
All'articolo 11:
al primo comma, la parola: "delegare" e' sostituita dalla
seguente: "affidare";
dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"(3.1) Le unita' sanitarie locali, ove non dispongano di propri
uffici legali, possono avvalersi dei corrispondenti uffici dei comuni
di appartenenza.".
Dopo l'articolo 12, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 12-bis. - (1) Gli amministratori delle aziende pubbliche
locali sono scelti con criteri di prestigio, di competenza e di
esperienza politico-amministrativa, di cui va data pubblica ragione
dal consiglio dell'ente locale competente per la nomina.
(2) Le proposte di nomina degli amministratori delle aziende
pubbliche locali non possono essere discusse e deliberate ove non
siano adeguatamente corredate degli specifici titoli e requisiti di
cui al primo comma.".
"Art. 12-ter. - (1) Dopo il primo comma dell'articolo 27-nonies
del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e' aggiunto il
seguente:
"I componenti il collegio dei revisori dei conti debbono in
ogni caso essere scelti fuori dell'ambito dei componenti i consigli
degli enti proprietari".
(2) All'articolo 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,
n. 51, e' aggiunto il seguente comma:
"Le proposte di scelta dei revisori, di cui al primo comma, e
dei certificatori o societa' di certificazione, di cui al sesto
comma, non possono essere discusse e deliberate dai consigli degli
enti proprietari ove non siano adeguatamente motivate e corredate
dagli specifici titoli e requisiti professionali".".
All'articolo 13:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"(1) Lo Stato concorre al finanziamento dell'onere di
ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province negli
anni 1983 e 1984 nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un
terzo, salvo i casi previsti da norme particolari e fermo restando il
limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29
dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27
febbraio 1978, n. 43. L'onere di ammortamento dei mutui contratti a
decorrere dal 1 gennaio 1985 deve essere fronteggiato senza che ne
consegua aggravio per il bilancio dello Stato.";
dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"(1.1) Qualora gli enti suddetti intendano contrarre mutui al
di fuori dei casi previsti dall'articolo 10 del presente decreto,
l'intero onere di ammortamento dovra' essere fronteggiato dagli enti
stessi, senza che ne consegua aggravio alcuno per il bilancio dello
Stato. Per tutti gli altri mutui contratti dai medesimi enti nello
stesso esercizio, il concorso dello Stato ai sensi del primo comma e'
ridotto al 50 per cento.";
dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
"(3.1) Ai fini dell'erogazione delle competenze professionali
in conto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da
altri istituti di credito, le relative specifiche o parcelle dovranno
riportare il visto del competente ordine professionale; i relativi
oneri sono a carico del professionista interessato.
(3.2) Qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata
con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del
tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato
pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione
della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato
di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale,
purche' tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara.".
All'articolo 15:
al primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
"nonche' per la sostituzione, eventualmente non ancora effettuata,
del personale di ruolo o non di ruolo cessato dal servizio nell'anno
1982. Limitatamente all'anno 1983 e' consentito, altresi', confermare
in servizio, nella medesima posizione giuridica e per lo stesso
periodo per il quale e' stato chiamato in servizio, il personale non
di ruolo eventualmente assunto dall'ente in forma diversa da quella
prevista dall'articolo 5, quindicesimo comma, del decreto-legge 10
novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8
gennaio 1979, n. 3.";
al secondo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Tale
limite non opera per le aziende speciali che abbiano chiuso il
bilancio in pareggio e che non abbiano, comunque, usufruito di
contributi in conto esercizio.";
al terzo comma, lettera b), le parole: "nonche' per le opere
dichiarate necessarie per l'attivazione di nuovi impianti di energia
nucleare", sono sostituite dalle seguenti: "di nuovi impianti di
cogenerazione, nonche' per i controlli e la vigilanza effettuati dai
comuni sede degli impianti energetici di cui all'articolo unico,
primo comma, della legge 10 gennaio 1983, n. 8.";
dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
"(4.1) Fermo restando il presupposto della partecipazione al
fondo perequativo, per i soli comuni con popolazione inferiore a
100.000 abitanti la detta percentuale di possibili nuove assunzioni
e' elevata al 30 ovvero al 20 per cento dei posti vacanti d'organico,
qualora il rapporto dipendenti-popolazione all'atto dell'assunzione
risulti rispettivamente inferiore ad un dipendente ogni 200 ovvero
ogni 150 abitanti.
(4.2) Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti
la percentuale e' elevata al 15 per cento solo se il rapporto
dipendenti-popolazione risulti inferiore a un dipendente ogni 150
abitanti.
(4.3) L'eventuale frazione di posto derivante dall'applicazione
delle percentuali indicate nel presente articolo si arrotonda
all'unita' o all'unita' superiore.
(4.4) Il Ministero dell'interno ha l'obbligo di aggiornare
periodicamente, sentiti l'ANCI, l'UPI, la CISPEL e l'UNCEM, i dati
del censimento generale del personale in servizio presso gli enti
locali e le aziende speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge
10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge
8 gennaio 1979, n. 3. Per il finanziamento di tale periodica
operazione il Ministero dell'interno attingera' dal fondo gia'
istituito per il funzionamento della Commissione centrale per la
finanza locale.
(4.5) Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni dei
vincitori dei concorsi pubblici le cui operazioni risultino gia'
espletate ed esaurite e le cui graduatorie siano state approvate
entro il 31 dicembre 1982, nonche' la copertura dei posti riservati o
da riservare dagli enti locali per il collocamento in ruolo dei
giovani inseriti nelle graduatorie uniche regionali istituite in
attuazione dell'articolo 26-septies del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1980, n. 33.".
Dopo l'articolo 15, e' aggiunto il seguente:
"Art. 15-bis. - Il personale dell'Ente autonomo Tirrenia, di cui
al regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, convertito nella
legge 27 dicembre 1932, numero 1990, e' trasferito al comune di Pisa,
mantenendo lo stato giuridico ed economico in vigore all'atto della
cessazione dell'Ente stesso.".
All'articolo 16:
dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"(2.1) Lo stanziamento di cui al primo comma e integrato del 13
per cento mediante corrispondente aumento delle quote di riparto, ivi
comprese quelle di cui al secondo comma, con erogazioni poste a
carico del bilancio dello Stato per l'anno 1984.".
Dopo l'articolo 16, e' aggiunto il seguente:
"Art. 16-bis. - Per gli anni 1984 e 1985 il Ministero del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a
corrispondere, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n.
93, un contributo pari a quello spettante per il 1983 ai sensi
dell'articolo 16, incrementato del tasso programmato di inflazione.".
All'articolo 17, dopo le parole: "dalla legge 15 aprile 1973, n.
94" sono aggiunte le seguenti: "e con decreto-legge 28 luglio 1981,
n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981,
n. 536"; e le parole: "nonche' i comuni del Friuli-Venezia Giulia
colpiti dal terremoto del 1976 ed i comuni della Basilicata, della
Campania, della Puglia e della Calabria colpiti dal terremoto del
novembre 1980 e del 21 marzo 1982" sono sostituite dalle seguenti: "i
comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976, i
comuni della Basilicata, della Campania, della Puglia e della
Calabria individuati con il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128,
con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile
1981, 22 maggio 1981, 13 novembre 1981 e 30 aprile 1982, nonche' i
comuni della regione Umbria individuati con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1983.".
All'articolo 20:
al sesto comma, le parole: "lire centosettantamila" sono
sostituite dalle seguenti: "lire 190.000";
al decimo comma, le parole: "al 55 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "al 60 per cento".
All'articolo 24:
al quarto comma, le parole: "nell'anno 1983" sono sostituite
dalle seguenti: "negli anni 1983, 1984 e 1985";
al quinto comma, le parole: "nel detto anno 1983" sono sostituite
dalle seguenti: "nei detti anni 1983, 1984 e 1985";
l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
"(8) Le deliberazioni istitutive della addizionale sono
immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate
e comunicate all'impresa distributrice della energia elettrica entro
il 31 gennaio dell'anno di applicazione.
(8.1) Per l'anno 1983, dette deliberazioni devono essere
adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia
elettrica entro il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal 1 marzo 1983.
Le deliberazioni adottate entro il 31 gennaio 1983 hanno effetto dal
1 gennaio 1983.
(8.2) I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le
dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi
nelle abitazioni.".
All'articolo 30:
al secondo comma, dopo le parole: "di conversione del presente
decreto" sono aggiunte le seguenti: "i riscatti"; e le parole: "della
vedova" sono sostituite dalle seguenti: "del coniuge";
dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"(2.1) Per le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari
ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua
contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11
aprile 1955, n. 379, e' costituita dalla somma degli emolumenti fissi
e continuativi dovuti come remunerazione per l'attivita'
lavorativa.";
dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente:
"(4.1) Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i
provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione
dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza posteriore
al 1 gennaio 1975.".
Dopo l'articolo 30, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 30-bis. - Agli effetti dei pensionamenti derivati dalla
legge 24 maggio 1970, n. 336, all'articolo 6 della legge 9 ottobre
1971, n. 824, e' aggiunto il seguente comma:
"All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge
24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della
legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno
provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo
parzialmente utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio
provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello
Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche
attivita' svolte dai medesimi".";
"Art. 30-ter. - I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto ed aventi ad oggetto
il pagamento dei valori capitali corrispettivi ai benefici attribuiti
al personale di cui all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n.
336, in applicazione della legge stessa, ovvero la ripetizione delle
somme gia' pagate allo stesso titolo sono dichiarati estinti di
ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti
giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di
effetti.".
All'articolo 31:
al quinto comma, dopo le parole: "ad eccezione di quelle per
lavoratori", sono aggiunte le seguenti: ", studenti, portatori di
handicaps, e pensionati con trattamento pensionistico non superiore
al minimo corrisposto dall'INPS e privi di altri redditi";
dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:
"(5.1) Le aziende di trasporto sono tenute a trasmettere alle
regioni apposita certificazione, sottoscritta dal legale
rappresentante e dai revisori dei conti o dai sindaci ove esistano,
da cui risulti:
a) il risultato di esercizio relativo all'anno 1983;
b) l'incremento dei costi di esercizio rispetto all'anno
1982;
c) gli adeguamenti tariffari derivanti da quanto disposto dai
precedenti commi e la data della loro attivazione.
(5.2) Qualora dalla predetta certificazione risulti una perdita
di esercizio, le regioni sono autorizzate a corrispondere un
contributo integrativo in misura comunque non superiore al 13 per
cento della quota attribuita nel 1982 a ciascuna azienda, sempre che
l'azienda abbia registrato un aumento dei costi di esercizio non
superiore al 13 per cento rispetto al 1982 e che abbia applicato gli
adeguamenti tariffari previsti dal presente articolo non oltre il 15
maggio 1983 e sempre che all'azienda stessa la regione abbia
corrisposto nel 1983 un contributo di esercizio in misura non
inferiore a quello corrisposto nel 1982.
(5.3) Le erogazioni disposte dalle regioni ai sensi del
precedente comma vengono riconosciute in aumento alla quota del Fondo
nazionale trasporti loro spettante per l'anno 1984, ai sensi della
legge 10 aprile 1981, n. 151.".
All'articolo 33:
dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"(1.1) Nei comuni della Campania e della Basilicata dichiarati
disastrati o gravemente danneggiati a seguito del sisma del novembre
1980 e del febbraio 1981, la tassa per l'occupazione permanente e
temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui al testo unico per la
finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.
1175, non e' riscossa nei confronti degli operatori industriali,
artigiani e commerciali che esercitano la loro attivita' in strutture
provvisorie sostitutive dei locali distrutti o danneggiati.".
All'articolo 34:
dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
"(4.1) All'articolo 8, primo comma, della legge 24 dicembre
1957, n. 1295, come modificato dall'articolo 7 della legge 18
febbraio 1983, n. 50, dopo le parole: "dalla Banca nazionale del
lavoro" sono inserite le altre: "due membri designati dalla Cassa
depositi e prestiti".
(4.2) Allo stesso articolo 8, sesto comma, sono sostituite le
parole: "e gli altri due scelti tra gli altri membri componenti il
Consiglio" con le altre: "uno tra i consiglieri designati dalla Cassa
depositi e prestiti ed uno tra gli altri membri componenti il
Consiglio".".
Dopo l'articolo 35, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 35-bis. - (1) Gli enti locali, le loro aziende e le
associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e
provinciali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL
e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi
dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali
sedi locali di loro proprieta' ed assumere le relative spese di
illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del
proprio bilancio.
(2) Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni
possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di
propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali
dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue
federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in
favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la
posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui
provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono
inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri
dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.
(3) Le associazioni di cui al precedente comma non possono
utilizzare piu' di 10 dipendenti distaccati dagli enti locali, dalle
loro aziende e dalle associazioni dei comuni, presso le rispettive
sedi nazionali e non piu' di 3 dipendenti predetti presso ciascuna
sezione regionale.";
"Art. 35-ter. - (1) Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni
di legge relativamente alla posizione e al trattamento dei lavoratori
pubblici e privati chiamati a funzioni elettive si applicano anche
per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle
loro aziende e delle associazioni dei comuni alle attivita'
effettuate dagli organi nazionali e regionali dell'ANCI, dell'UPI,
dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni.
(2) Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di
sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi
elettivi alle attivita' nazionali e regionali delle associazioni di
cui al comma precedente, deliberate dal competente organo dell'ente,
dell'azienda o dell'associazione dei comuni, fanno carico al bilancio
degli stessi.".
"Art. 35-quater. - (1) Per gli operatori economici
impossibilitati al regolare svolgimento della loro attivita' a causa
della completa distruzione dei locali commerciali provocati dagli
eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 che non abbiano
beneficiato dell'assegnazione di strutture provvisorie sostitutive o
non vi abbiano provveduto direttamente, e' sospeso fino al ripristino
della normale attivita', il pagamento della tassa annuale sulla
concessione comunale, di cui all'articolo 1, n. 21), del decreto
ministeriale 29 novembre 1978, modificato dal decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1982, n. 51.
(2) A detti soggetti non si applicano le disposizioni
dell'articolo 31, lettera b), della legge 11 giugno 1971, n. 426.".
L'articolo 37 e' soppresso.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno
efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle
disposizioni di cui ai titoli I e IV, nonche' di quelle contenute
negli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 40 del titolo III del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1983
PERTINI
FANFANI - ROGNONI -
BODRATO - FORTE
Visto, il Guardasigilli: DARIDA