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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e le successive
modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i
territori meridionali, contenenti la indicazione del termine 31
dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 23 dicembre 1982, n.
941, fino al 28 febbraio 1983, sono ulteriormente prorogate fino al
30 novembre 1983.
Ai fini della disposizione di cui al comma precedente e' disposta
l'assegnazione complessiva di lire 4.300 miliardi - ivi compreso
l'importo di lire 1.000 miliardi, gia' stanziato nel bilancio dello
Stato per l'anno 1983 ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546 - comprensiva della
quota riservata alle spese di cui al secondo comma dell'articolo 24
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, e destinata, per lire 400 miliardi, ai maggiori
oneri per la realizzazione dei programmi gia' approvati.
Della suddetta assegnazione complessiva di lire 4.300 miliardi,
lire 1.800 miliardi sono autorizzati in conto dei fondi che saranno
assegnati all'intervento, straordinario nel Mezzogiorno per il
periodo 1984-85 e saranno iscritti nello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
A valere su tale importo la Cassa per il Mezzogiorno destinera' un
miliardo di lire quale contributo finanziario annuale
all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno
(SVIMEZ), previsto dall'articolo 170 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
All'onere di lire 1.500 miliardi derivante dall'applicazione della
presente legge nell'anno 1983 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.