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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per detersivo o detergente sintetico si intende, ai sensi della
presente legge, qualsiasi prodotto la cui composizione sia stata
appositamente studiata per concorrere allo sviluppo del processo
detergente e che contenga elementi essenziali, tensioattivi
sintetici, ed eventuali elementi secondari quali coadiuvanti,
rinforzanti, cariche, additivi ed altri elementi accessori.