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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto
comma e' aggiunto il seguente comma:
"Le azioni o quote di societa' editrici intestate a soggetti
diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore
all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia
inferiore alla meta' di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee
ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, possono
rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:
a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio
dell'editoria, la conoscenza della proprieta' - diretta o indiretta -
di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le
persone fisiche o le societa' per azioni quotate in borsa o gli enti
morali che - direttamente o indirettamente - ne detengono la
proprieta' o il controllo;
b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante
della societa' che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a
notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle
assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della societa' stessa e
di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale
interdizione tutti i soci".
Il comma undicesimo dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e' sostituito dal seguente:
"Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5
del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori
che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si
applicano agli amministratori delle societa' alle quali sono
intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa
giornalistica o delle societa' che comunque la controllano
direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese
editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci".
Il dodicesimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n.
416, contenente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze
per l'editoria e' abrogato.