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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per
l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con
l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato
della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero del tesoro nell'anno finanziario 1983.
In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio
1977, n. 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire
200 miliardi e' interamente utilizzabile per il pagamento degli
indennizzi.