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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967,
concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili
negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge
30 marzo 1981, n. 119, e' prorogato fino al 30 giugno 1984.
Le disposizioni della legge di cui al comma precedente, modificata
con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono estese, in
quanto applicabili, agli atti ed ai contratti riguardanti la
predisposizione di servizi e di strutture strettamente necessari per
il funzionamento degli istituti e delle sezioni, in conseguenza di
lavori eseguiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre
1977, n. 967.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1983
PERTINI
FANFANI - DARIDA -
NICOLAZZI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA