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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le agevolazioni previste dall'articolo 9 della legge 15 ottobre
1981, n. 590, elevato il contributo dal 30 per cento al 50 per cento
dell'imposta di fabbricazione, si applicano alle organizzazioni di
produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco nazionale di cui
all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che dal 1 febbraio
1983 provvedano a ritirare dal mercato, in base al regolamento (CEE)
n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, e successive modifiche,
mele non assorbibili dal mercato stesso, nel limite minimo di 2
milioni di quintali complessivi, avvalendosi delle disposizioni del
predetto regolamento comunitario per l'avvio del prodotto alla
distillazione, per la produzione di alcool, sotto il controllo
dell'AIMA.
Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanati,
entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
norme e criteri per la sua attuazione.