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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 14, dal secondo
comma dell'articolo 22 e dal terzo comma dell'articolo 24 della legge
14 maggio 1981, n. 219, come modificati dall'articolo 23 del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, sono ulteriormente
al 31 dicembre 1983.