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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682,
deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1
gennaio 1982, della indennita' di accompagnamento goduta dai ciechi
civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra
comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura
di detta indennita' e delle relative modalita' di adeguamento
automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera
A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.