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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Affidamento in prova del condannato militare
Il militare condannato dall'autorita' giudiziaria militare a pena
detentiva non superiore a tre anni non seguita da misura di sicurezza
detentiva puo' essere affidato in prova, fuori dallo stabilimento
militare di pena, per un periodo uguale a quello della pena da
scontare, ad un comando o ente militare, se ha ancora obblighi di
servizio militare, e direttamente al servizio sociale se e' stato
collocato in congedo. E' fatta comunque salva la disposizione di cui
al terzo comma dell'articolo 3.
L'affidamento in prova e' escluso:
per i reati militari non colposi previsti dai capi I e II del
titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta
eccezione per quelli previsti dagli articoli 79, 81, 82, 83, 91 e
94;
per i reati militari previsti dagli articoli 174, 175, terzo
comma 178, limitatamente alla rivolta, e 179 del codice penale
militare di pace;
per i reati commessi a fine di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale;
quando il condannato militare e' stato in precedenza condannato
per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di
estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale.