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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Essenze agrumarie
Per "essenze" degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti,
senza riscaldamento, dalla scorza fresca del frutto, con o senza
separazione previa della polpa e della scorza.
L'essenza agrumaria deve recare sulle confezioni oppure sui
documenti commerciali la denominazione "essenza" seguita dal nome del
frutto da cui deriva.