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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n.
1414, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"L'ammissione al corso dell'Accademia militare per i provenienti
dalle categorie di cui alle lettere b) e c) del numero 1) ha luogo in
seguito a concorso, al quale sono ammessi coloro che siano in
possesso di uno dei prescritti titoli di studio. I provenienti dalla
categoria di cui alla lettera a) del numero 1) sono ammessi con
precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza del venti per
cento dei posti messi a concorso, purche' idonei in attitudine
militare".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 1983
PERTINI
FANFANI - LAGORIO
- GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA