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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 24 della
legge 20 settembre 1980, n. 576, deve essere interpretata nel senso
che sui redditi prodotti nell'anno 1980 i contributi di cui alla
tabella A allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, si applichino,
come per gli anni precedenti, in misura non superiore al 10 per
cento.