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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, concernente "Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro", sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria
avente ad oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita,
noleggio o concessione in uso.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a
qualsiasi forma di omologazione obbligatoria e' tenuto a che detti
beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri
documenti richiesti dalla legge. La inosservanza dell'obbligo e'
punita ai sensi del successivo articolo 390".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA