Legge Ordinaria n. 178 del 02/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 14 maggio 1983 n. 131)
Interpretazione autentica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  All'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27
aprile  1955,  n.  547,  concernente  "Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro", sono aggiunti in fine i seguenti commi:
  "Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria
avente  ad  oggetto  i  beni  ivi  indicati  non costituisce vendita,
noleggio o concessione in uso.
  Chiunque  concede  in  locazione  finanziaria  beni  assoggettati a
qualsiasi  forma  di  omologazione obbligatoria e' tenuto a che detti
beni  siano  accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri
documenti  richiesti  dalla  legge.  La  inosservanza dell'obbligo e'
punita ai sensi del successivo articolo 390".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 maggio 1983

                               PERTINI

                                                     FANFANI - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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