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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, e' aggiunto, in
fine, il comma seguente:
"Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che
abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o
qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio,
esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni".
Dopo l'entrata in vigore della presente legge le funzioni di
coadiutore di cui al precedente comma possono essere esercitate fino
e non oltre un quinquennio dalla data della prima assunzione delle
funzioni stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA