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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o
in spacci interni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della
fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e
bevande non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale,
e' stabilito l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale
mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa o
terminali elettronici, o di idonee bilance elettroniche munite di
stampante.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le
cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente
dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili
iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per
autotrazione e di giornali quotidiani e periodici.
Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di cui al primo
comma puo' essere esteso ad altre categorie di contribuenti di cui
all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con tali decreti il
Ministro delle finanze, tenuto conto delle particolari
caratteristiche delle singole categorie, puo' stabilire che lo
scontrino fiscale venga emesso anche con strumenti diversi, compresa
la compilazione manuale. L'obbligo di rilasciare apposito scontrino
fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o di
terminali elettronici o di bilance elettroniche munite di stampante
sostituisce quello, eventualmente imposto, del rilascio della
ricevuta fiscale.
Nei confronti dei contribuenti di cui ai precedenti commi puo'
essere altresi' stabilito l'obbligo di allegare uno scontrino
riepilogativo delle operazioni effettuate in ciascun giorno nonche'
scontrini riepilogativi periodici, rispettivamente, al registro
previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e alla
dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.
Con decreti del Ministro delle finanze sono determinate le
caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali elettronici,
delle bilance elettroniche munite di stampante e degli scontrini di
cui al primo comma; le modalita' ed i termini del loro rilascio,
anche in caso di emissione della fattura, nonche' i dati da indicare
negli scontrini medesimi e negli altri supporti cartacei dei
registratori e le modalita' di trascrizione e contabilizzazione di
tali dati negli stessi documenti; le modalita' per l'acquisizione, i
controlli e le operazioni di manutenzione dei registratori, dei
terminali elettronici, e delle bilance elettroniche munite di
stampante e quelle per la allegazione, esibizione e conservazione dei
documenti; gli adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per il
caso di mancato funzionamento dei registratori, dei terminali
elettronici e delle bilance e tutti gli altri adempimenti, anche a
carico del fornitore degli stessi e dell'incaricato della loro
manutenzione, atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo indicato
nei precedenti commi; le macchine fornite agli utenti dalle ditte
autorizzate alla vendita, alla locazione o comunque alla dazione in
uso devono essere identiche, anche nei congegni particolari, al
modello approvato e depositato presso il Ministero delle finanze e
devono comunque offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento.