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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Tra gli interventi per far fronte alle emergenze previsti dal
secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n.
829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n.
938, devono intendersi comprese le ordinanze immediatamente esecutive
con le quali il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, acquisito il preventivo assenso del Consiglio dei Ministri,
dispone sospensioni o differimenti di termini, anche per quanto
riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti
della pubblica amministrazione, nonche' temporanea utilizzazione di
personale dipendente da pubbliche amministrazioni.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - FORTUNA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA