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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore dei cittadini italiani e dei loro superstiti, sono
considerate efficaci a tutti gli effetti, nell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le posizioni
assicurative trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione
sociale libico (INAS) ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo
italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957,
n. 843.
Parimenti sono considerate efficaci nella predetta assicurazione le
posizioni assicurative per qualsiasi motivo non trasferite
all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in base
all'articolo 12 dell'accordo, di cui al comma precedente.
Agli effetti del precedente primo comma, e' dovuto all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, da parte dello Stato,
l'ammontare, ridotto del 50 per cento, delle riserve matematiche
delle pensioni o quote di pensioni corrispondenti alle posizioni
assicurative da costituire, determinate ai sensi dell'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.