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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento
organico delle attivita' musicali, di prosa e cinematografiche, sono
disposti i seguenti provvedimenti straordinari.
Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a),
della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi
lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con
l'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, e' ulteriormente
aumentato, con esclusione dello stanziamento di cui all'articolo 1,
terzo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, istituito per la
preparazione di tournees all'estero, di lire 170.000 milioni per
l'anno finanziario 1983 e di lire 184 mila milioni per l'anno
finanziario 1984.
In aggiunta agli stanziamenti di cui al comma precedente, e'
disposto un contributo straordinario di lire 8.500 milioni per il
1983 e di lire 8.900 milioni per gli esercizi successivi, da
assegnare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo per
lire 2.500 milioni per il 1983 e lire 2.500 milioni per il 1984, a
favore del Teatro alla Scala e, per il rimanente importo, a favore di
attivita' musicali all'estero, nonche' a favore degli enti lirici ed
istituzioni concertistiche assimilate, per le esigenze di
programmazione connesse alla effettuazione di manifestazioni
straordinarie in Italia con particolare riguardo per quelle, anche
ordinarie, all'aperto che costituiscano occasione di rilevante
movimento turistico.
Lo stanziamento di cui all'articolo 1, primo comma, quarto alinea,
della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle
attivita' musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto
1967, n. 800, con esclusione dell'attivita' all'estero, e' aumentato
di lire 27.500 milioni per il 1983 e di lire 29.608 milioni per il
1984.
Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977,
n. 141, con esclusione dell'attivita' all'estero, e' aumentato di
lire 25.858 milioni per il 1983 e di lire 27.000 milioni per il 1984.
All'istituto nazionale del dramma antico, riconosciuto ente
pubblico nazionale ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, e'
concesso sullo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13
aprile 1977, n. 141, un contributo annuo non inferiore a lire 400
milioni, per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.
Il contributo annuale a favore dell'Ente teatrale italiano (ETI),
disposto con legge 17 febbraio 1982, n. 43, e' aumentato di lire 650
milioni.
Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto
1971, n. 819, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23
luglio 1980, n. 376, e 17 febbraio 1982, n. 43, e' ulteriormente
integrato della somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1983 e, per le
finalita' indicate dall'articolo 2, secondo comma, della legge 14
agosto 1971, n. 819, di ulteriori lire 2.000 milioni per l'anno 1984,
mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato.
Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23
luglio 1980, n. 379, e 17 febbraio 1982, n. 43, e' ulteriormente
integrato della somma di lire 2.000 milioni per il 1983 e di lire
1.000 milioni per il 1984, mediante conferimenti di pari importo da
parte dello Stato.
Il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio
1980, n. 378, integrato con la legge 17 febbraio 1982, n. 43, e'
ulteriormente integrato della somma di lire 9.000 milioni per il 1983
e di lire 2.500 milioni per il 1984, mediante conferimenti di pari
importo da parte dello Stato.
Il fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni, e'
aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, di lire 3.140
milioni, di cui:
lire 500 milioni per le finalita' previste dal primo comma,
lettera g), n. 2;
lire 300 milioni in aumento allo stanziamento di cui al primo
comma, lettera m);
lire 1.240 milioni in aumento al contributo annuale fissato
dall'articolo 1, undicesimo comma, della legge 17 febbraio 1982, n.
43, per le finalita' di cui al primo comma, lettera i), del citato
articolo 45;
lire 100 milioni, in aumento al contributo annuale fissato
dall'articolo 1, terzo comma, della legge 23 luglio 1980, n. 374, per
le finalita' di cui al primo comma, lettera o), dello stesso articolo
45.
All'articolo 45, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e
manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e
privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed
associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del
cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonche' per la
concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari
previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la
conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione
e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare
rilevanza internazionale".
Lo stanziamento di cui all'articolo 12, ultimo comma, della legge 4
novembre 1965, n. 1213, e' aumentato, a decorrere dall'esercizio
finanziario 1983, di lire 202 milioni.
Un contributo straordinario annuo di lire 2.000 milioni,
limitatamene agli esercizi finanziari dal 1983 al 1992, e' concesso a
favore del Centro sperimentale di cinematografia, per il
potenziamento delle strutture immobiliari e tecniche dell'Ente e
della Cineteca nazionale. Almeno il 50 per cento del contributo deve
essere destinato alla ristampa di vecchi film, in dotazione alla
Cineteca nazionale o acquisiti da privati, mediante trasferimento
delle copie su supporto ininfiammabile.
All'Istituto Luce e' concesso, a decorrere dall'esercizio
finanziario 1983, un contributo annuo di lire 2.000 milioni per:
a) la produzione e la diffusione in Italia e all'estero di film
di particolari qualita' artistiche e culturali;
b) la produzione e la diffusione, anche in collaborazione con
altri enti pubblici, di film documentari a carattere didattico,
scientifico, sperimentale, sportivo e turistico.
Il contributo di cui al precedente comma verra' annualmente
assegnato ed erogato sulla base di un programma preventivamente
approvato dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Almeno il 50
per cento dello stanziamento deve essere destinato alle finalita' di
cui alla lettera b). Limitatamente all'esercizio finanziario 1983, il
50 per cento dello stanziamento, ferma restando la riserva per le
finalita' di cui alla lettera b), puo' essere utilizzato per il
ripiano di situazioni debitorie al 31 dicembre 1981, connesse con il
risanamento dell'archivio cinematografico e fotografico.
Le sovvenzioni, i contributi e i premi di cui agli articoli 44 e 45
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed
integrazioni, hanno carattere forfettario.
All'articolo 44, quinto comma, della legge 4 novembre 1965, n.
1213, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale contributo
viene concesso per la organizzazione dei servizi comuni e per le
iniziative di promozione culturale promosse direttamente da ciascuna
associazione, sulla base dei progetti presentati, nonche' in
relazione all'attivita' svolta nell'anno precedente ed in rapporto al
numero dei circoli aderenti ed effettivamente operanti".
All'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il sesto
comma e' sostituito dal seguente:
"Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali
riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al
Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di
cultura cinematografica ad esse aderenti, accompagnato da una
relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e dal bilancio
consuntivo, oltre che da un programma di attivita' e relativo
bilancio di previsione per l'anno seguente".
Per l'anno 1983 il termine di cui al comma precedente e' fissato in
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
All'articolo 2 della legge 23 luglio 1980, n. 379, dopo le parole
"conseguiti dal film" sono aggiunte: "nel mercato cinematografico".