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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici diplomatici e
consolari di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, relativo alle disposizioni sulle
funzioni e sui poteri consolari, e' sostituita da quella annessa alla
presente legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei Ministri degli
affari esteri, del tesoro e delle finanze.