Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sul
reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze
armate e della Guardia di finanza e comunque non oltre il 31 dicembre
1984:
i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 1
novembre 1980 si siano trovati nella posizione di richiamati in
servizio in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52,
possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che
non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984
dal limite di eta' relativo al proprio grado;
i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultano in
soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'articolo 3 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio se
provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della
suddetta data del 31 dicembre 1984 dal limite di eta' per essi
stabilito.
Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti
gli effetti a decorrere dal 1 gennaio 1983.