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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi i dirigenti,
del Ministero della difesa, e' attribuita una indennita' di
incentivazione in rapporto al rendimento, misurato sulla base di
indicatori di produttivita' da definire con decreto del ministro
della difesa, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in sede nazionale.
Tale indennita' assorbe le particolari forme di compenso per lavoro
straordinario stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.