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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fermi restando gli interventi di cui all'articolo 1, lettera i),
della legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato e' autorizzata a predisporre e a dare
esecuzione, nel periodo 1983-92, ad un piano decennale di
soppressione di passaggi a livello, mediante costruzione di idonei
manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonche' di miglioramento
delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili,
per l'importo complessivo presunto di 1.700 miliardi di lire.
Il piano sara' realizzato in due fasi, di cui la prima della durata
di tre anni e la seconda di sette.