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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 275 del codice postale e
delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dall'articolo 11 della
convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, il canone di
concessione da pagarsi allo Stato per l'anno 1982 dalla societa'
concessionaria del servizio telefonico nazionale e' fissato nella
misura dello 0,50 per cento.
La concessione della riduzione di cui al comma precedente rispetto
al canone ordinario del 4,50 per cento si applica con delibera del
CIPE, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
previa presentazione di un programma di investimenti aggiuntivi della
societa' concessionaria del servizio telefonico nazionale che preveda
impegni finanziari nell'arco del biennio 1983-84 per un ammontare non
inferiore alla differenza tra quanto dovuto allo Stato in base al
canone di concessione ordinario e quanto dovuto a norma del
precedente comma.
Entro novanta giorni dalla presentazione, le commissioni
parlamentari competenti per materia esprimono il proprio parere sul
programma di investimenti di cui al precedente comma.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo deve presentare al Parlamento una proposta di riassetto
dell'intero sistema nazionale della telefonia e delle
telecomunicazioni sulla base del criterio dell'unificazione del
servizio.