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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Nella prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai
concorsi per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado in
lingua tedesca e nelle localita' ladine nella provincia di Bolzano
sono ammessi anche gli aspiranti che abbiano superato il limite di
eta' di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, purche' essi siano stati assunti
in servizio non di ruolo, anche senza il prescritto titolo di studio,
in scuole statali, prima del superamento del predetto limite di eta',
e siano in servizio con nomina di durata annuale nell'anno scolastico
in cui sono banditi i concorsi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA