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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Alla legge 14 agosto 1982, n. 590, concernente "Istituzione di
nuove universita'", vengono apportate le seguenti modificazioni ed
integrazioni:
all'articolo 43, ultimo comma, le parole: "a norma dell'articolo
54, n. 6)" sono sostituite dalle seguenti:
"a norma dell'articolo 54, n. 5)";
all'articolo 44, secondo comma, le parole: "in base ai parametri
della popolazione del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "in
base ai parametri della popolazione e del territorio";
dopo l'articolo 52, e' inserito il seguente:
"Art. 52-bis - (Inquadramento del personale dirigente). - Il
personale non docente di ruolo in servizio alla data del 1 novembre
1981 presso le universita' e l'istituto universitario di cui agli
articoli 5 e 40, in possesso delle qualifiche dirigenziali, e'
inquadrato agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza 1
novembre 1982, nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali del
personale di ruolo delle universita' statali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, mantenendo, a
titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti
economici e di carriera, il maggiore trattamento economico
eventualmente in godimento alla data di inquadramento.
Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del precedente comma,
il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze delle
universita' e dell'istituto universitario, di cui agli articoli 5 e
40, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed
economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza,
nonche' ai fini dell'indennita' di buonuscita, a norma delle
disposizioni di legge vigenti.";
all'articolo 53, nei commi primo e secondo, le parole: "30,
secondo comma; 38, ultimo comma" sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "32, secondo comma; 40, ultimo comma".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA