Legge Ordinaria n. 194 del 10/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 19 maggio 1983 n. 136)
Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590, recante istituzione di nuove universita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Alla  legge  14  agosto  1982,  n. 590, concernente "Istituzione di
nuove  universita'",  vengono  apportate le seguenti modificazioni ed
integrazioni:
    all'articolo  43, ultimo comma, le parole: "a norma dell'articolo
54, n. 6)" sono sostituite dalle seguenti:
    "a norma dell'articolo 54, n. 5)";
    all'articolo  44, secondo comma, le parole: "in base ai parametri
della popolazione del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "in
base ai parametri della popolazione e del territorio";
    dopo l'articolo 52, e' inserito il seguente:
    "Art.  52-bis  -  (Inquadramento  del  personale dirigente). - Il
personale  non  docente di ruolo in servizio alla data del 1 novembre
1981  presso  le  universita'  e l'istituto universitario di cui agli
articoli  5  e  40,  in  possesso  delle  qualifiche dirigenziali, e'
inquadrato  agli  effetti  giuridici  ed  economici, con decorrenza 1
novembre  1982,  nelle  corrispondenti  qualifiche  dirigenziali  del
personale  di  ruolo  delle universita' statali di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  giugno 1972, n. 748, mantenendo, a
titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti
economici   e   di   carriera,   il  maggiore  trattamento  economico
eventualmente in godimento alla data di inquadramento.
    Al  personale  inquadrato in ruolo ai sensi del precedente comma,
il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze delle
universita'  e  dell'istituto universitario, di cui agli articoli 5 e
40,  viene  riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed
economica,  sia  ai  fini del trattamento di quiescenza e previdenza,
nonche'   ai  fini  dell'indennita'  di  buonuscita,  a  norma  delle
disposizioni di legge vigenti.";
    all'articolo  53,  nei  commi  primo  e  secondo, le parole: "30,
secondo  comma;  38,  ultimo comma" sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "32, secondo comma; 40, ultimo comma".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 maggio 1983

                               PERTINI

                                                   FANFANI - FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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