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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Della Cassa depositi e prestiti
Con effetto dal 1 luglio 1983 la Cassa depositi e prestiti, avente
organizzazione, patrimonio e bilanci separati da quelli dello Stato,
e' disciplinata dalla presente legge, nonche' dalle altre norme che,
vigenti alla stessa data, non risultino con essa in contrasto.
Dalla medesima data la Direzione generale della Cassa depositi e
prestiti, presso il Ministero del tesoro, e' soppressa.
Il Parlamento esercita il controllo sull'attivita' della Cassa
depositi e prestiti per il tramite della Commissione parlamentare di
vigilanza alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
al libro primo, articoli 3, 4 e 5, del testo unico approvato con
regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni e
integrazioni.