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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Nei casi di catastrofe o di calamita' naturale, dichiarati col
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, la Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i
procuratori puo' adottare i provvedimenti assistenziali previsti
dalla vigente legislazione, anche a favore degli avvocati, dei
procuratori e dei praticanti procuratori iscritti alla Cassa che
risiedano od esercitino la professione in comune colpito da uno degli
eventi indicati nel citato decreto e che, a causa di esso, abbiano
subito un danno comunque incidente sulla loro attivita'
professionale.
I provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati
a favore dei superstiti delle persone ivi indicate, i quali siano
titolari di pensione di riversibilita' o indiretta ovvero abbiano il
diritto a conseguirla.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 1983
PERTINI
FANFANI - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA