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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
Le consistenze massime degli organici dei sottufficiali in servizio
permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza,
ivi compresi i vicebrigadieri, sono stabilite nelle seguenti unita':
a) Esercito:
ruolo dell'Arma dei carabinieri: 22.000;
ruolo unico delle Armi e dei Corpi: 27.700;
b) Marina: Corpo equipaggi militari marittimi: 16.500;
c) Aeronautica:
ruolo naviganti: 500;
ruolo specialisti: 34.400;
d) Guardia di finanza: le unita' stabilite per il totale degli
organici dalla legge 2 dicembre 1980, n. 794, e successive
modificazioni.
Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e, per
i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, le disposizioni
contenute nelle leggi 22 dicembre 1960, n. 1600, e 21 dicembre 1977,
n. 932, e successive modificazioni.
I sottufficiali di cui ai precedenti commi continuano ad essere
iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi e, per la Marina,
anche per categorie e specialita' secondo quanto stabilito nel testo
unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM)
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive
modificazioni.
Ferme restando le consistenze massime degli organici di cui al
primo comma, con decreti del Ministro della difesa e, per il Corpo
della Guardia di finanza, del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati, in relazione
alle promozioni da conferire ai sottufficiali che nell'anno maturino
le condizioni previste, ai fini dell'avanzamento, dalla presente
legge, i contingenti massimi dei vari gradi di ciascun ruolo. Dei
decreti emanati e' data comunicazione al Parlamento entro il 31
ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i
contingenti dei vari gradi.
Con riferimento alle consistenze massime di cui al primo comma,
l'amministrazione della difesa predispone ed aggiorna ogni anno la
programmazione decennale delle immissioni annuali nel servizio
permanente dei sergenti in ferma volontaria o in rafferma, in
rapporto alla situazione dei ruoli e alle esigenze funzionali di
ciascuna Forza armata.
Le eventuali variazioni in eccesso o in difetto rispetto alla media
degli esodi riferita alla situazione dei ruoli dovranno essere
assorbite rispettivamente ed uniformemente nel corso del periodo cui
si riferisce la programmazione.
La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa
dell'Esercito, del Corpo equipaggi militari marittimi e
dell'Aeronautica militare in ferma volontaria o in rafferma, fissata
per ciascun anno con la legge di approvazione del bilancio di
previsione dello Stato in base alla legge 10 giugno 1964, n. 447, e'
riferita alla suddetta programmazione decennale del personale
militare. I relativi dati aggiornati sono comunicati annualmente al
Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero della difesa.