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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 687 del codice della navigazione sono aggiunti i
seguenti commi:
"Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla
convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a
Chicago il 7 dicembre 1944, approvata ·e resa esecutiva con decreto
legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile
1956, n. 561, si provvede con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e
nell'ambito delle sottoelencate materie:
a) uniformita' di normativa con la regolamentazione
internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari
Stati;
b) considerazione dell'attuale assetto delle componenti
dell'intero settore del trasporto aereo;
c) possibilita' di prevedere periodi transitori di adeguamento
tecnico ed organizzativo;
d) rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico
interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.
Le materie di cui al comma precedente concernono:
1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di
radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;
2) regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo
civile;
3) licenze del personale aeronautico civile;
4) navigabilita' degli aeromobili civili;
5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;
6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;
7) libri e documenti di bordo;
8) mappa e carte aeronautiche;
9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio
e decollo;
10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;
11) unita' di misura;
12) sicurezza del volo e degli aerodromi;
13) esercizio degli aeromobili civili.
Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare, con propri
decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie
sopraelencate.
Al recepimento delle direttive della Comunita' economica
europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le
procedure previste dai commi precedenti".