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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' della legge
La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo
ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle
attivita' turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza
delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello
economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano
previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione
economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di
indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli
articoli 2 e 3 della presente legge.