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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 2674 del codice civile e' sostituito
dal seguente comma:
"In ogni altro caso il conservatore non puo' ricusare o ritardare
di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le
trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonche' di spedire
le copie o i certificati. Le parti possono far stendere
immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un
ufficiale giudiziario assistito da due testimoni".