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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La presente legge si applica in caso di danni causati da oggetti
spaziali lanciati da uno Stato straniero Parte della convenzione
sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti
spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972,
nelle disposizioni seguenti denominata convenzione.
Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute
nell'articolo I della convenzione.