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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103,
recante misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti, con
le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al secondo comma, la parola: "1985" e' sostituita dalla seguente:
"1986";
al quarto comma, sono soppresse le parole: "riferita a quello in
servizio alla data del 1 gennaio 1983 e commisurata all'entita' dei
pensionamenti anticipati", e le parole: "degli enti e delle aziende
portuali" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti portuali, delle
aziende dei mezzi meccanici, delle compagnie e dei gruppi portuali";
al quinto comma, le parole: "e alle" sono sostituite dalle
seguenti: "nonche' alle";
al sesto comma, la parola: "1985" e' sostituita dalla seguente:
"1986";
dopo il sesto comma, e' aggiunto il seguente:
"(6.1) Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
anche ai dipendenti delle aziende industriali magazzini generali che
esercitano un servizio di pubblico interesse direttamente collegato
al traffico portuale. Gli oneri contributivi e contrattuali derivanti
dall'applicazione del presente decreto per il pensionamento
anticipato dei dipendenti medesimi sono a carico delle predette
aziende.".
All'articolo 2:
al primo comma, dopo le parole: "maggiore eta'", sono aggiunte le
seguenti: "e della maggiore anzianita' contributiva";
al secondo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "In
ogni caso il pensionamento anticipato obbligatorio non si applica ai
lavoratori di eta' inferiore ai 55 anni con anzianita' contributiva
inferiore ai 30 anni, qualunque sia l'ente o la forma previdenziale
di appartenenza";
al terzo comma, le parole: "del sessantesimo anno di eta'" sono
sostituite dalle seguenti: "del limite di eta' valido per la
cessazione dal servizio";
al sesto comma, le parole: "1983-86" sono sostituite dalle altre:
"1983-87", e le parole: "in ragione di lire 15.000 milioni in
ciascuno degli anni dal 1983 al 1986" sono sostituite dalle seguenti:
"in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1983, di lire 12.000
milioni per l'anno 1984 e di lire 11.000 milioni per ciascuno degli
anni dal 1985 al 1987".
All'articolo 3:
al secondo comma, le parole: "dagli ordinamenti degli enti
portuali" sono sostituite dalle seguenti "dagli ordinamenti per i
dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e
dalla contrattazione collettiva vigente per i dipendenti delle
compagnie e dei gruppi portuali";
al sesto comma, le parole: "di lire 10.500 milioni per ciascuno
degli anni 1984, 1985 e 1986" sono sostituite dalle seguenti: "di
lire 10.500 milioni per l'anno 1984 e di lire 7.000 milioni per
ciascuno degli anni dal 1985 al 1987";
il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"(7) Nei porti di cui al primo comma dell'articolo 1 e' vietata
l'assunzione alle dipendenze degli enti portuali, delle aziende dei
mezzi meccanici, delle compagnie e dei gruppi portuali, ovvero
l'iscrizione nei registri delle compagnie e dei gruppi portuali di
nuovo personale fino alla completa attuazione dei programmi di
pensionamento anticipato dei lavoratori, fatta eccezione per quanto
previsto ai successivi ottavo e quindicesimo comma e per necessita'
derivanti da riorganizzazione delle attivita' portuali che comportino
la mobilita' definitiva dei lavoratori degli enti, delle aziende,
delle compagnie e dei gruppi nell'ambito dello stesso porto o fra i
porti della stessa provincia o di province finitime.";
all'ottavo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Il
Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali
a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le
rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle
aziende dei mezzi meccanici, puo' modificare, con proprio decreto, la
dotazione organica degli enti, delle aziende e delle compagnie
portuali, determinata ai sensi del quarto comma del precedente
articolo 1, in relazione alle esigenze funzionali del porto ed
all'entita' del traffico";
al decimo comma, la parola: "debbono" e' sostituita dalla
seguente: "possono";
al dodicesimo comma, le parole: "entro il 1 gennaio 1983" sono
sostituite dalle seguenti: "entro la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto";
dopo il dodicesimo comma, e' aggiunto il seguente:
"(12. 1) Il penultimo comma dell'articolo 2 della legge 17
febbraio 1981, n. 26, e' sostituito dal seguente:
"Il servizio di cassa e' affidato agli istituti di credito di cui
all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e
successive modificazioni, in base ad apposita convenzione con il
fondo gestione"";
il quattordicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"(14) Per i regolamenti e le tariffe relativi a tutte le
prestazioni rese nei porti, che devono essere sottoposti
all'approvazione del Ministro della marina mercantile, quest'ultima
deve intervenire entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative
comunicazioni. Trascorso tale termine i regolamenti e le tariffe si
intendono approvati";
il sedicesimo comma e' sostituito dai seguenti:
"(16) L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1954, n. 587, e' soppresso.
(16.1) Il rapporto di impiego ed il trattamento economico del
direttore generale del Consorzio autonomo del porto di Genova sono
disciplinati con deliberazione dell'assemblea del Consorzio,
sottoposta ad approvazione del Ministro della marina mercantile";
dopo il sedicesimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"(16.2) Al secondo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 11
gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11
marzo 1974, n. 46, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il
Ministro della marina mercantile puo' nominare, con proprio decreto,
in casi particolari, il direttore generale tra persone in possesso
dei suddetti requisiti".
(16.3) Gli enti portuali, allo scopo di affermare la loro
funzione di soggetti della programmazione portuale e di stabilire uno
stretto rapporto con altri segmenti del trasporto terrestre, coerenti
con lo sviluppo della portualita', possono partecipare e promuovere
la costituzione di societa' e/o consorzi, le cui finalita' siano
strumentali o accessorie rispetto ai compiti degli enti.
(16.4) Nei porti nei quali e' stata realizzata dai lavoratori
delle compagnie e dei gruppi portuali, nell'anno 1982, una media di
impiego mensile superiore a 14 giornate lavorative i dipendenti degli
enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 1, sesto comma, possono essere
collocati in quiescenza anticipatamente al raggiungimento dell'eta'
prescritta dalle vigenti disposizioni, secondo programmi concordati
fra tali enti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli
utenti operanti nei porti stessi. Gli oneri finanziari derivanti dai
collocamenti in quiescenza di cui al precedente comma restano a
carico degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici
operanti nei rispettivi porti".
All'articolo 4:
il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"(6) Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del
presente decreto, valutato in lire 88.000 milioni per l'anno
finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo
parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi nel
settore portuale"".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - DI GIESI -
SCOTTI - GORIA -
BODRATO
AVVERTENZA. - Il testo del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103,
coordinato con quello della presente legge di conversione, sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1983.