Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 179, 180 e 181 del codice della navigazione, nel testo
di cui alla legge 9 dicembre 1975, n. 744, sono sostituiti dai
seguenti:
Art. 179 - (Nota di informazioni all'autorita' marittima). -
All'arrivo della nave in porto il comandante della nave deve far
pervenire al comandante del porto o all'autorita' consolare una
comunicazione, dalla quale risultino il nome o il numero, il tipo, la
nazionalita', il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore e il
nome e il domicilio del raccomandatario, la quantita' e la qualita'
del carico, nonche' l'indicazione della sistemazione a bordo di
eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalita' dei
componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi
indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora
prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello
di prevista destinazione, la posizione della nave nel porto, nonche'
gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o
regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro
della marina mercantile.
Detta comunicazione dovra' essere integrata prima della partenza da
una dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento
di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale,
doganale e contrattuale, da consegnarsi alla predetta autorita'
marittima o consolare.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora
preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale
ufficio consolare, dovra' provvedere a fare pervenire in tempo utile
per via radio al consolato la comunicazione di cui al primo comma,
limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la
dichiarazione integrativa di partenza sara' resa in base a
particolari disposizioni impartite dal console. In caso di
inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilita' di
procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovra' darsi
pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante
del porto o all'autorita' consolare nel successivo porto di approdo.
Il Ministro della marina mercantile puo', con proprio decreto,
stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla
pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonche' per
altre categorie di navi adibite a servizi particolari.
Art. 180. - (Verifiche ed ispezioni). - Il comandante del porto o
l'autorita' consolare puo' ad ogni tempo verificare il contenuto
della comunicazione presentata o fatta pervenire per via radio dal
comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei
libri e degli altri documenti di bordo.
Le predette autorita' possono inoltre disporre ispezioni alla nave;
i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo
unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.
Art. 181. - (Rilascio delle spedizioni). - La nave non puo' partire
se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o
dell'autorita' consolare.
Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante l'apposizione del
visto - con l'indicazione dell'ora e della data - sull'originale
della dichiarazione integrativa di partenza, nonche' su copia della
stessa che viene restituita al comandante della nave il quale e'
tenuto a conservarla tra i documenti di bordo sino al successivo
approdo.
Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che
l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi
imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della
navigazione, nonche' agli obblighi relativi alle visite ed alle
prescrizioni impartite dalle competenti autorita'. Del pari le
spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che
l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti
sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento
dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni
eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o
regolamentari, nonche' in tutti gli altri casi previsti da
disposizioni di legge".